|
Home
Page
|
Statuto dell'Associazione Ricreativa Lo Stivale
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO ART. 1 La "Associazione Ricreativa Lo Stivale"costituita sin da 21 Luglio 1950 in Bagno a Ripoli (FI), frazione di Candeli, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata. ART. 2 L'Associazione si propone i seguenti scopi: 1. la glorificazione dei caduti di guerra ed in specie degli abitanti di Candeli, deceduti per cause di guerra; 2. promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi; 3. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; 4. favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche; 5. avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione), ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per una adeguata programmazione culturale sul territorio; 6. organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini; 7. promuovere esperienze culturali ricreative e formative contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, per l'affermazione di una cultura della pace. L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. I SOCI ART. 3 Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. ART. 4 Coloro che vorranno appartenere all'Associazione dovranno fare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: - indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; - dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali. ART. 5 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. La mancata risposta o il diniego alla domanda di ammissione a Socio sono inappellabili quando la decisione è confermata dal Consiglio Direttivo. Art. 6 La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera. I Soci hanno diritto a : a- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; b- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; c- a discutere ed approvare i rendiconti; d- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea. ART. 7 Ogni Socio ha il preciso dovere di: - pagare la quota sociale che sarà proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; - osservare le disposizioni del presente Statuto e le particolari disposizioni che saranno di volta in volta emanate dal Consigli Direttivo; - cooperare efficacemente e lealmente all'affermazione e allo sviluppo morale e materiale dell'associazione. Art. 8 La qualifica si Socio si perde per: a- decesso; b- mancato pagamento della quota sociale; c- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; d- espulsione o radiazione. ART. 9 I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi: a- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organo sociali; b- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci; c- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; d- il commettere o provocare gravi disordini durante l'Assemblee; e- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione; f- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. ART. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Garanti. PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE ART 11 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c- dal fondo di riserva. ART. 12 La quota sociale annua è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea. Tale quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. ART. 13 L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono de determinare la competenza dell'esercizio. ART. 14 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. ART. 15 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato dalla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature. GLI ORGANI SOCIALI ART. 16 Sono organi dell'Associazione: a- Assemblea generale dei Soci; b- Consiglio Direttivo; c- Collegio dei Garanti; d- Collegio dei Sindaci Revisori. L'ASSEMBLEA ART. 17 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Presidente di intesa con il Consiglio Direttivo. Gli avvisi di convocazione devono indicare in modo preciso il luogo, la data, l'ora di prima e di seconda convocazione e l'Ordine del Giorno. Della convocazione delle Assemblee, i Soci devono essere messi a conoscenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ART. 18 L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 20 e 35, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. ART. 19 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera sulle questioni poste all'Ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire almeno mezz'ora dopo la prima o in data e ora da stabilire dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee elettive. ART. 20 Le Assemblee Straordinarie comprese quindi anche quelle per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o la regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei Soci con diritto di voto, sono regolarmente costituite alla presenza di almeno un quarto dei Soci con diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'articolo 35. ART. 21 L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione. ART. 22 L'Assemblea ordinaria vieni convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa: 1. approva le linee generali del programma di attività; 2. approva il rendiconto annuale; 3. delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; 4. elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi. La votazione avverrà a scrutinio segreto e risulteranno i nominativi scelti tra i Soci, che riceveranno un numero maggiore di preferenze, fino a un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti per l'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. 5. nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini; 6. delibera su tutte le questioni attinenti la gestioni sociale. IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 23 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di cinque e un massimo di ventuno membri eletti fra i Soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. ART. 24 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio; 2- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; 3- l'amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; 4- il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale. Il Consiglio fissa inoltre la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica). E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. ART. 25 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea. ART. 26 Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri in carica o il Collegio dei Sindaci Revisori. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma assieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. ART. 27 La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo deve essere comunicata ai membri con avviso scritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. ART. 28 Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1- eseguire le delibere dell'Assemblea; 2- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 3- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale; 4- compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea; 5- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; 6- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea; 7- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; 8- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; 9- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; 10- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati; 11- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; 12- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.. ART. 29 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente dispone a discrezione del Consiglio stesso. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo entro quindici giorni convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri decaduti o dimissionari. Il Consiglio Direttivo deve dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni. IL COLLEGIO DEI GARANTI ART. 30 Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto o del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 10. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario. IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ART. 31 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre effettivi e due supplenti. E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. ART. 32 I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. ART. 33 Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti, sono incompatibili tra loro. ART. 34 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 35 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto in un'Assemblea straordinaria valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci. DISPOSIZIONI FINALI ART. 36 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle Leggi vigenti.
|